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Condizioni Contrattuali

Condizioni generali di fornitura del servizio idrico integrato

 

1. Oggetto e condizioni generali del contratto

1.1 Oggetto del presente contratto è la fornitura del Servizio Idrico Integrato.

1.2 L’acqua è fornita sino al punto di consegna sul limite tra la proprietà pubblica e quella privata.

1.3 Il presente contratto assume validità soltanto nei casi in cui il contratto sia stipulato per immobili che abbiano ottenuto idoneo titolo abitativo e risultino dotati di impianti conformi alla normativa tecnica vigente. La relativa documentazione comprovante tali elementi potrà in qualunque momento essere richiesta all’utente. In caso di documentazione mancata o incompleta, il Gestore si riserva la facoltà di rifiutare o sospendere la fornitura.

1.4 L’Utente non può utilizzare l’acqua per usi diversi da quelli previsti in contratto, né cederla a terzi a nessun titolo.

1.5 Nei casi di violazione di tali prescrizioni il Gestore, salvo l’esperimento di ogni più opportuna azione civile, penale o amministrativa, provvede ai sensi dei successivi artt. 12 e 13, alla risoluzione del contratto.

1.6 Il Gestore si riserva di non stipulare contratti con persone fisiche o giuridiche, relativamente alle quali sia accertata e documentata una pregressa morosità, salva la facoltà dei richiedenti di dimostrare l’estraneità all’insoluto, di fornirne adeguata giustificazione, ovvero di provvedere alla sanatoria dello stesso mediante pagamento della somma capitale, oltre ad eventuali interessi ed accessori.

2. Norme regolanti la fornitura

2.1 La fornitura è regolata dalle presenti condizioni generali, dai Regolamenti del Servizio Idrico Integrato adottati dal Gestore e dalla Carta dei Servizi, documenti tutti pubblicati sul sito web di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e facenti parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura anche se non materialmente allegati, nonché delle norme vigenti per quanto non espressamente previsto nei documenti citati.

2.2 Le successive eventuali variazioni e/o integrazioni dei documenti sopra citati si intendono implicitamente recepite e obbligatorie per tutti gli Utenti fermo restando l'obbligo, da parte del Gestore, di darne agli stessi adeguata comunicazione, nel caso di variazioni unilaterali, o avviso in fattura nel caso di puntuale recepimento della regolazione ARERA o di ulteriore normativa.

3. Durata del contratto – Rinnovazione tacita

3.1 Il contratto, salvo quanto previsto per le utenze provvisorie o diversa specificazione nei termini contrattuali, avrà durata annuale e si rinnoverà tacitamente di anno in anno a meno che non venga esercitato il diritto il recesso mediante apposito modulo disponibile presso gli sportelli del Gestore o altri canali previsti.

3.2 Il tacito rinnovo si intende basato sulle condizioni contenute nel Regolamento vigente alla data del rinnovo stesso e alle tariffe di volta in volta approvate dalle competenti Autorità.

4. Recesso dell’utente

4.1 Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura (ad esempio: inquilini allo scadere del contratto di locazione), devono darne comunicazione scritta al Gestore mediante apposita modulistica, indicando il recapito per l’invio della chiusura contabile. Si precisa che, oltre al consumo rilevato sarà addebitata all’Utente l’intera entità della quota fissa.

4.2 In mancanza di comunicazione di disdetta, anche in caso di abbandono dell’immobile il titolare del contratto resta unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi e ne risponde per ogni implicazione economica o di carattere civile ovvero penale.

5. Ripensamento dell’utente

5.1 Qualora il contratto di fornitura sia concluso dall’Utente consumatore in un luogo diverso dai locali commerciali del Gestore o a distanza, l’Utente potrà esercitare il diritto di ripensamento senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal medesimo Codice agli artt. 52 e 53, come di seguito specificato: a) presentando una qualsiasi dichiarazione scritta, attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore, della sua decisione di esercitare il diritto di ripensamento; b) mediante invio del modulo ripensamento, attraverso i canali ivi indicati.

5.2 L’Utente consumatore ha la facoltà di richiedere al Gestore l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento; tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Gestore, pur non garantendo necessariamente l’avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento.

5.3 Qualora l’Utente consumatore non abbia presentato richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento (cd. esecuzione del contratto in via anticipata), le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l’esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento.

6. Modalità di perfezionamento del contratto

6.1 Il perfezionamento del contratto è subordinato al pagamento delle spese per il contributo di allaccio, se dovute.

6.2 Con il contratto di fornitura l’Utente è tenuto al pagamento delle spese di marca da bollo, deposito cauzionale, ecc. che saranno addebitate nella prima bolletta utile.

6.3 Il presente contratto si intende perfezionato con il pagamento della prima bolletta relativa al servizio richiesto, anche in assenza di restituzione del contratto sottoscritto.

7. Deposito cauzionale           

7.1 L’Utente, all’atto della stipulazione del contratto presterà, a garanzia delle obbligazioni assunte, una cauzione in denaro trattenuta a titolo di deposito cauzionale fruttifero nella misura stabilità dall’Autorità d’ambito.

7.2 Con l’attivazione della domiciliazione bancaria – SEPA, o la fattura di chiusura, il Gestore provvederà alla restituzione del deposito cauzionale versato, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito.

7.3 In ogni caso il deposito cauzionale sarà restituito all’Utente con la fattura di chiusura entro 45 (quarantacinque) giorni dalla disattivazione, maggiorato in base al saggio degli interessi legali.

7.4 Qualora nel corso della fornitura per sopravvenute disposizioni di legge o regolamenti la cauzione dovesse risultare inadeguata, si procederà con l’adeguamento della medesima.

7.5 Il deposito cauzionale escusso, anche parzialmente, per morosità dell’Utente, può essere reintegrato dal Gestore rateizzando il relativo importo nelle bollette successive con rate costanti e un periodo minimo di rateizzazione pari a 12 (dodici) mesi, salvo diverso accordo tra le parti.

7.6 Non sarà richiesto il versamento di alcun deposito cauzionale agli Utenti finali con consumi fino a 500 mc/a con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta.

8. Impianti interni

8.1 L’esecuzione dell’allacciamento e la fornitura sono subordinate all’ottenimento, a cura e a carico del richiedente, di ogni necessaria autorizzazione, servitù, consenso, da parte dei titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sugli immobili interessati dagli impianti.

8.2 Il Gestore sarà in ogni caso tenuto sollevato ed indenne dal Richiedente dalle conseguenze di eventuali richieste avanzate da Terzi in relazione ai diritti di cui sopra.

8.3 Il Gestore non assume responsabilità per danni derivanti da interruzioni nel servizio di erogazione dell’acqua causate da eccezionale siccità, da lavori di manutenzione alle opere dell’acquedotto, o per lavori di pubblica utilità; riduzioni di fornitura o diminuzione di pressione o torbidità o presenza di sabbia dovute a causa di forza maggiore quali guasti od incidenti, scioperi, o dovute a particolari esigenze tecniche quali, a mero titolo esemplificativo, manovre di organi di regolazione o by-pass.

8.4 In nessuno di tali casi il titolare del contratto di fornitura avrà diritto al risarcimento dei danni, indennizzi o diminuzioni di corrispettivi dovuti.

9. Apparecchi di misura e controllo

9.1 Gli apparecchi di misura sono forniti e installati esclusivamente dal Gestore, che ne stabilisce il tipo e il calibro in relazione alla natura della fornitura e restano di proprietà del Gestore.

9.2 La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere d’allacciamento private sono a carico degli Utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l’impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese. Eventuali disfunzioni nel funzionamento dello scarico dovranno essere tempestivamente segnalate al Gestore

10. Livelli minimi di servizio

10.1 L’Azienda garantisce i livelli minimi di servizio così come descritti dal punto 8 dell’allegato al DPCM 04/03/96 e dalla RQSII.

10.2 Nell’impossibilità di garantire quanto previsto dal DPCM 04/03/96 sarà valutato caso per caso la prevalenza possibile.

11. Consumi eccessivi per rotture all’impianto a valle del contatore

In caso di perdite a valle del punto di consegna, insistenti sulla parte privata della tubazione, sarà possibile accedere alla tutela pervista per le perdite occulte, nei casi e nella misura prevista dalla vigente Carta dei Servizi, cui si rinvia integralmente.

12. Rilevazione dei consumi e fatturazione

12.1 L’acqua è fatturata bolletta in ragione di quanto indicato dal contatore e secondo le rilevazioni effettuate dal Gestore nel rispetto del TIMSII o sulla base delle autoletture fornite dall’Utente, salvi i casi di anomalia o impossibilità della rilevazione dei consumi.

12.2 In caso di indisponibilità per un Utente finale dei dati di misura, il Gestore procede alla stima del consumo sulla base di quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento del Servizio.

12.3 Gli edifici/insediamenti ubicati nelle immediate vicinanze della rete fognaria pubblica, secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento per l’uso della fognatura, per gli scarichi idrici e per la depurazione, hanno l’obbligo di immettere le acque reflue nere nella fognatura.

12.4 Le tariffe di fognatura e depurazione sono dovute qualora l’edificio/insediamento sia allacciabile alla fognatura pubblica, secondo quanto previsto dal Regolamento di fognatura e non sia stata concessa specifica esenzione.

12.5 Qualora l’edificio/insediamento sia potenzialmente allacciabile e, a seguito di una diffida, non vengano realizzate le opere di allacciamento richieste dal Gestore, è prevista l’applicazione delle tariffe di fognatura e di depurazione vigenti maggiorate del 10%, con incremento della maggiorazione per ogni successivo anno; la maggiorazione è prevista anche in caso di subentro a contratto di fornitura oggetto di diffida.

12.6 La fatturazione avviene con periodicità: 2 bollette/anno se consumi ≤ 100 mc, 3 bollette/anno se 100 mc < consumi < 1.000 mc, 4 bollette/anno se 1.000 mc < consumi ≤ 3.000 mc, 6 bollette/anno se consumi > 3.000 mc.

12.7 Il Gestore applica le tariffe predisposte dall’Ente d’Ambito e approvate in via definitiva dall’ARERA.

12.8 La quota fissa, anche in assenza di consumo ed in relazione alla tipologia di utilizzo, deve essere in ogni caso pagata dall’Utente.

12.9 Il Gestore effettua il conguaglio delle bollette emesse in acconto con la prima lettura utile in suo possesso, addebitando o accreditando all’Utente la differenza degli importi calcolati sull’effettivo consumo e quello presunto addebitato con le bollette di acconto.

12.10 Qualora l’Utente ritenga errati gli importi addebitati nella bolletta ha la facoltà di richiedere al Gestore l’eventuale rettifica motivandone le ragioni. La relativa domanda deve essere presentata entro il termine della data di scadenza indicata nell’avviso di pagamento.

12.11 Se le motivazioni fornite saranno accolte, il Gestore provvederà ad emettere una nuova bolletta corretta fissando i termini di pagamento in almeno 25 giorni dalla data di emissione. In caso contrario, l’Utente dovrà provvedere al pagamento della bolletta entro il termine di 25 giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento della sua richiesta.

12.12 In ogni caso, in difetto di pagamento entro la scadenza fissata, anche se il ritardo è dovuto a mancato recapito della stessa per fatto non imputabile al Gestore, si avvierà il procedimento per il recupero dei crediti così come previsto dalla REMSI.

13. Abbandono e rilascio dell’utenza

13.1 L’Utente che, a qualsiasi titolo, cede in proprietà o godimento a terzi o abbandona a qualsiasi titolo i locali o le aree per cui è in corso la fornitura, è tenuto a darne immediato avviso al Gestore al fine di consentire la lettura finale e la chiusura dei contatori.

13.2 In difetto, egli assume la responsabilità solidale per i consumi eventualmente effettuati da terzi che siano subentrati senza regolare contratto o nelle more della stipula, nonché per qualsiasi altro titolo.

14. Pagamento e rateizzazione

14.1 Le bollette devono essere integralmente pagate nei tempi e con le modalità indicate sulle bollette stesse.

14.2 L’Utente ha la facoltà di rateizzare il pagamento del servizio qualora la bolletta superi dell’80% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi.

14.3 In tal caso il Gestore è tenuto a riconoscere all’utente la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.

14.4 Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’Utente è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa bolletta.

14.5 Le somme relative al piano di rateizzazione possono essere maggiorate di: a) interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE); b) interessi convenzionali da ritardato pagamento previsti dalla vigente normativa solo a partire del giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato, nella misura prevista dall’art. 12 delle presenti Condizioni generali.

14.6 Gli interessi di dilazione di cui sopra non saranno applicati qualora la soglia di cui sopra sia superata a causa di: a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al Gestore; b) presenza di conguagli di importo elevato derivanti dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella vigente per cause imputabili al Gestore.

14.7 Nel caso di importi oggetto di costituzione in mora, l’Utente: a) ha la facoltà di richiedere di rateizzare il pagamento.

14.8 Tale piano avrà durata minima di 12 (dodici) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti; b) è tenuto ad inoltrare l’adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano stesso, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora.

14.9 In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione, per importi oggetto di costituzione in mora: a) il relativo importo sarà maggiorato degli interessi convenzionali da ritardato pagamento; b) qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decadrà e l’utente moroso sarà tenuto a saldare l’intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro 20 (venti) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata; c) decorso il termine di cui alla precedente lettera b) senza che l’utente abbia saldato quanto dovuto, il Gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, senza fornire ulteriore preavviso, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.

14.10 I piani di rateizzazione non sono cumulabili, pertanto, sino all’esatto esaurimento di un piano rateale pendente, non sarà possibile ottenere la concessione di una nuova rateizzazione.

15. Ritardo nel pagamento

15.1 Qualora l’Utente non rispetti il termine di pagamento indicato in fattura, il Gestore addebiterà sulla successiva fattura utile interessi convenzionali per ritardato pagamento calcolati su base annua e pari al: a) tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale europea (BCE) aumentato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali per il periodo di ritardo, con riferimento alle utenze domestiche, condomini, microimprese e utenti non disalimentabili, in ottemperanza a quanto previsto dalla REMSI; b) tasso di cui al  D.  Lgs. 231/2002, per le restanti utenze.

15.2 In caso di mancato pagamento da parte dell’Utente oltre il termine di pagamento indicato in fattura, decorsi almeno 10 (dieci) giorni solari dalla data di scadenza della fattura stessa, il Gestore, invierà all’utente un primo sollecito bonario di pagamento a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC).

15.3 A seguito dell’invio del sollecito bonario di pagamento, decorsi almeno 25 (venticinque) giorni solari dalla data di scadenza della fattura, il Gestore, mediante una comunicazione scritta di costituzione in mora, inviata tramite raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), provvederà ad intimare all’utente il pagamento delle fatture scadute, entro un termine non inferiore a 40 (quaranta) giorni solari a partire dal ricevimento da parte dell’Utente della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento.

15.4 La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il Gestore non abbia fornito una risposta motivata a un eventuale reclamo scritto, relativo a: a) ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato; b) fatturazione di importi anomali superiori a 50 (cinquanta) euro ove il reclamo sia stato inviato dall’Utente finale entro i 10 (dieci) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura; c) alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo all’attribuzione all’utente finale di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di 2 (due) a5ni.

15.5 In caso di perdurante mancato pagamento oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, dal giorno successivo il Gestore può: a) in caso di utente disalimentabile, procede alla limitazione e successiva sospensione/disattivazione della fornitura secondo quanto previsto dalla regolazione vigente; b) in caso di utente non disalimentabile, procede alla limitazione della fornitura secondo quanto previsto dalla regolazione vigente.

15.6 La sospensione e la disattivazione del servizio non possono essere eseguite, in particolare: a) qualora il Gestore non abbia costituito in mora l’Utente moroso nei tempi e con le modalità previste dalla regolazione vigente; b) qualora il Gestore non abbia escusso il deposito cauzionale, ove versato, (o altra garanzia prestata) nei casi in cui lo stesso consenta la copertura integrale del debito; c) qualora l’Utente abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione con le modalità e nei termini previsti dalla REMSI; d) in caso la morosità sia inferiore al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato; e) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII; f) nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.

15.7 L’Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione/disattivazione dell’erogazione del servizio e sarà tenuto al pagamento delle spese postali necessarie all’invio del sollecito di pagamento e della costituzione in mora e ai costi sostenuti dal Gestore per le procedure di limitazione/sospensione/disattivazione.

15.8 Nel caso di misuratore non accessibile o dove non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il Gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale.

15.9 Il Gestore non può richiedere all’utente il pagamento di alcun corrispettivo relativamente alla limitazione, sospensione, disattivazione e riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente.

15.10 In caso di morosità dell’Utente domestico residente, il Gestore ha facoltà di procedere alla limitazione della fornitura solo qualora possa garantire l’erogazione della quantità di acqua prevista dalla fascia agevolata di consumo, pari almeno a 50 litri/abitante/giorno.

15.11 Qualora l’Utente provveda al pagamento dell’insoluto, è tenuto a comunicare il prima possibile l’avvenuto pagamento al servizio di assistenza telefonico (800905559) con contestuale invio dell’attestazione di avvenuto pagamento all’indirizzo di posta elettronica dedicato pagamenti@ags.vr.it, via, o tramite gli sportelli siti in Peschiera del Garda e Affi.

15.12 Il Gestore può in ogni caso procedere alla disattivazione della fornitura e contestuale risoluzione del contratto con utenti domestici residenti in caso di: a) manomissione dei sigilli dei misuratori o dei limitatori di flusso; b) mancato pagamento delle morosità pregresse riferite ai 24 (ventiquattro) mesi precedenti alla data di costituzione in mora.

15.13 Il Gestore si riserva di promuovere per il recupero coattivo del proprio credito ogni azione legale che riterrà opportuna.

15.14 Il Gestore è tenuto alla riattivazione/ripristino del servizio sospeso/disattivato per morosità dell’Utente a seguito del pagamento da parte di quest’ultimo delle somme dovute entro il giorno successivo lavorativo dal ricevimento del pagamento.

15.15 Il Gestore è tenuto a corrispondere all’Utente un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nei casi in cui: a) la fornitura sia stata sospesa o disattivata per morosità ad un Utente non disalimentabile; b) con riferimento ad un Utente domestico residente, il Gestore abbia disattivato la fornitura per morosità salvo i casi espressamente previsti dalla regolazione vigente; c) la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora; d) la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l’Utente abbia comunicato l’avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità previste dal presente Contratto e dalla regolazione vigente.

15.16 Il Gestore è tenuto a corrispondere all’Utente un indennizzo automatico pari a 10 (dieci) euro qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma: a) senza inviare il sollecito bonario di pagamento; b) in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora; c) l’Utente abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste dalla regolazione vigente.

15. Risoluzione contrattuale

16.1 Il Gestore dichiara, con preavviso di 30 (trenta) giorni all’Utente o agli aventi causa, la risoluzione del contratto, senza ricorso all’autorità giudiziaria, qualora per accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione, sia stata sospesa l’erogazione dell’acqua da oltre 30 (trenta) giorni.

16.2 Il contratto può essere risolto per: a) morosità dell’utente, salvo il rispetto della disciplina di cui alla REMSI; b) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell’immobile da parte delle autorità competenti; c) distruzione dell’immobile; d) uso diverso della somministrazione da quello stabilito; e) sub-fornitura del servizio; f) revoca dell’autorizzazione allo scarico; g) accertata ripetuta manomissione di sigilli e di apparecchi di misurazione.

16.3 Nei casi di risoluzione del contratto l’Utente è tenuto al pagamento delle bollette rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge o da ritardato pagamento e alle spese per chiusura presa stradale e rimozione contatore e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

17. Decesso dell’Utente         

17.1 In caso di decesso dell’intestatario la disdetta potrà essere presentata da un erede dello stesso, sotto la responsabilità di quest’ultimo.

17.2 In questa situazione, in caso di inadempienza, i responsabili degli impegni contrattuali saranno i successori mortis causa dell’intestatario del contratto.

17.3 Qualora il Gestore venga a conoscenza del decesso senza che lo stesso sia stato comunicato dagli eredi o dagli aventi diritto, provvederà all’invio di una raccomandata con avviso di sospensione della fornitura se non verrà regolarizzata la fornitura con l’emissione di un contratto di voltura o con la richiesta di cessazione.

18. Liquidazione giudiziale dell’Utente                  

18.1 In caso di liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale dell’Utente, la somministrazione rimane sospesa, comunque, il Gestore ne venga a conoscenza.

18.2 Il Curatore, con l’autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.

19. Trasformazione d’uso e modifica del modulo contrattuale

19.1 In caso di richiesta di variazione d’uso della fornitura o di modifica contrattuale l’Utente è tenuto a darne comunicazione scritta.

19.2 Nel caso in cui l’Utente chieda una rettifica di tipologia di utenza non derivante da colpa del Gestore, la tariffa corretta sarà applicata dalla data di accettazione della domanda presentata, senza alcun ricalcolo sul pregresso.

20. Comunicazioni

20.1 L’Utente elegge il proprio domicilio ai fini contrattuali ai recapiti indicati nella modulistica di voltura, attivazione o subentro o attivazione dell’utenza, dove ogni comunicazione sarà inviata dal Gestore.

20.2 L’Utente è altresì obbligato a notificare puntualmente al Gestore ogni variazione dei presupposti di fatto dalla quale possa derivare una modifica degli adempimenti contrattuali.

21. Foro competente

21.1 Per ogni controversia relativa all’interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Verona.

21.2 Tale disposizione non si applica nei confronti dell’Utente che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del D. Lgs. 206/2005, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio dell’Utente medesimo.

22. Reclami

22.1 L’Utente può formulare al Gestore richieste di informazioni e reclami scritti attraverso l’e-mail servizioclienti@ags.vr.it utilizzando il modulo disponibile presso gli Sportelli e sul sito web del Gestore.

23. Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda al Regolamento di Acquedotto, al Regolamento di Fognatura e depurazione e alla Carta dei Servizi approvati dal Consiglio di Bacino dell’Ambito Territoriale Ottimale Veronese, nonché alle vigenti deliberazioni ARERA.

 

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